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Infortuni domestici, tutela monca

Ott 28, 2022 (0) comment

Immagine che compare su Google quando si cerca "infortuni in casa"

Nel 2017 sono stati censiti 4,4 milioni di incidenti domestici, 3,3 milioni di persone coinvolte per una stima di 55,4 infortunati su 1000 abitanti.

I dati evidenziano una netta prevalenza di incidenti nel sesso maschile nelle età giovanili, ma dai 30 anni in poi si registra un’inversione di tendenza con una netta prevalenza nelle donne di età maggiore o uguale a 50. Nei maschi prevalgono le ferite e gli schiacciamenti mentre nelle femmine le cadute e le ustioni. (Fonte: https://www.salute.gov.it/portale/prevenzione/dettaglioContenutiPrevenzione.jsp?lingua=italiano&id=5764&area=prevenzione&menu=obiettivi2020)

In fondo, quante volte ci sono capitati piccoli infortuni domestici: scottature, tagli, ecc…ma cosa succede se l’infortunio è più grave o capita in un’altra abitazione?

“Non è risarcibile l’infortunio accaduto fuori dalla dimora familiare. Neanche se capitato in altro ambiente domestico e nell’assistere familiari bisognosi.”

Lo stabilisce, a malincuore, la sentenza n. 202/2022 della Corte costituzionale, annotando di non poter intervenire sulla tutela degli «infortuni domestici» perché operante nel sistema assicurativo dell’Inail e non in quello del welfare statale. Un intervento può e deve arrivare dal legislatore, al quale la Corte segnala l’urgente necessità di una riforma per i «caregivers», al fine di rinsaldare la rete sociale.

La vicenda

La questione ha preso vita dal ricorso di un marito, vedovo di una casalinga iscritta per sua scelta all’Inail per la tutela contro gli infortuni domestici, in base alla legge n. 493/1999. La casalinga è rimasta vittima di un grave incidente domestico occorsole presso l’abitazione dei genitori. Il vedovo si è rivolto al tribunale per far condannare l’Inail a corrispondergli, in qualità di erede, la rendita da infortunio e l’assegno funerario maturato in seguito al decesso della moglie. L’Inail si era rifiutato a motivo del fatto che l’infortunio era accaduto in un ambito spaziale diverso da quello in cui viveva e dimorava il nucleo familiare della casalinga assicurata. Ma il tribunale respinge il ricorso, perché l’infortunio è accaduto nell’abitazione dei genitori della casalinga e non presso la casa coniugale, cioè nel luogo di dimora abituale che è un requisito fondamentale dell’assicurazione Inail.

Con un assicuratore privato questo non sarebbe successo perché puoi decidere tu liberamente quando e dove vuoi che l’assicurazione sia valida.

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattarci.

Fu mio padre a iniziare l’attività di famiglia nel 1954 insieme a mia madre.

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