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L’azione diretta nei confronti dell’assicuratore

Nov 05, 2021 (0) comment

L’assicurazione della responsabilità civile professionale anche se obbligatoria come la rc auto non prevede come questa l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore.
A mio avviso questo aspetto rappresenta una lacuna che può creare problemi all’assicurato; almeno in alcune situazioni.
Nella rc auto io danneggiato posso chiamare in causa direttamente l’assicuratore addirittura senza che l’Assicurato abbia presentato una denuncia di accadimento.
Fino a qualche anno fa bastava guardare sul parabrezza del veicolo che mi aveva procurato il danno.
Con la dematerializzazione del certificato di assicurazione è possibile individuare la compagnia assicurativa ricercando la targa sulla banca dati dell’ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazioni).
Quindi avevo la sicurezza che il mio danno sarebbe stato preso in carico da un soggetto patrimonialmente solido che non poteva oppormi limitazioni di garanzia che non fossero previste dalla legge ed eventuali penali a carico dell’Assicurato (franchigie, scoperti, ecc).
Insomma mi avrebbe pagato il danno e solo dopo poteva agire nei confronti dell’assicurato per richiedere (azione di rivalsa) quanto previsto dal contratto di assicurazione.
Nell’assicurazione di responsabilità civile professionale il danneggiato deve rivolgersi al professionista che ritiene gli abbia procurato un danno che a sua volta farà una chiamata in causa dell’assicuratore.
Di norma tutto fila liscio e anche in tribunale il professionista verrà difeso dall’avvocato nominato dalla compagnia di assicurazioni.
Purtroppo non sempre il meccanismo funziona alla perfezione e può capitare che per non compromettere l’esito della causa il professionista debba incaricare un proprio avvocato, quantomeno anticipandone i relativi costi.
Come mi spiegava un avvocato le norme di procedura civile prevedono che alla prima udienza non basta presentarsi per chiamare in causa l’assicuratore, ma presentare tutte le motivazioni atte a evitare o ridurre la propria responsabilità.
Questo comporta da parte dell’avvocato uno studio completo del caso come se lo dovesse portare a termine nell’interezza.
Quindi è lecito aspettarsi che l’onorario del legale sia proporzionato al lavoro che serve.
Di conseguenza un’assicurazione di tutela legale che preveda la chiamata in causa, se non “obbligatoria” è quanto meno opportuna.
Anche se la normativa per scongiurare possibili conflitti di interessi stabilisce precise disposizioni per gli assicuratori che operano in rami diversi, il mio personale consiglio è quello di preferire una compagnia di assicurazioni specializzata nella tutela legale o quantomeno un assicuratore diverso da quello della responsabilità civile.
É comunque da sottolineare che un’assicurazione di tutela legale non si limita alla chiamata in causa ed di particolare importanza la difesa penale.

Qui puoi trovare un articolo che riguarda la difesa penale.

Fu mio padre a iniziare l’attività di famiglia nel 1954 insieme a mia madre.

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