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PEPP: la previdenza complementare

Dic 01, 2022 (0) comment

Immagine che compare se Google quando si cerca "previdenza"
Lo scorso 23 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 114/2022 contenente la regolazione italiana in materia di PEPP.
L’occasione è utile per fare il punto sulla diffusione della previdenza complementare in Italia e sulla spinta che potrà arrivare dal prodotto pensionistico individuale.

Le ragioni dell’UE a sostegno dell’introduzione dei PEPP

Secondo il Regolamento UE, le pensioni di vecchiaia costituiscono una parte essenziale del reddito di un pensionato e, per molte persone, beneficiare di una pensione adeguata fa la differenza tra vivere una vecchiaia agiata o in povertà. L’Unione sta affrontando diverse sfide, anche di natura demografica, a causa del fatto che l’Europa è un continente che invecchia. Una parte sostanziale delle pensioni di vecchiaia è erogata nell’ambito di regimi pubblici.

Da qui l’idea di un prodotto pensionistico paneuropeo ad adesione individuale che andrà ad affiancarsi in Italia alle forme di previdenza complementari già esistenti.

Cos’è il PEPP?

Il PEPP è una forma pensionistica privata aperta all’adesione di chiunque, indipendentemente dall’essere o meno un lavoratore attivo; senza quindi alcun legame al proprio contratto di lavoro o contratto collettivo di riferimento. Insomma, una forma di risparmio destinata a chiunque voglia costruirsi una pensione di scorta, in linea con quanto già prevede la normativa nazionale vigente in tema di previdenza complementare.

Anno dopo anno, la previdenza complementare italiana raggiunge sempre maggiori traguardi, ma resta ancora da sciogliere il nodo più complesso: come fare sì che le categorie maggiormente esposte al rischio di non poter godere di un trattamento pensionistico utile a far fronte alla vecchiaia? Varie le proposte (ad esempio, sviluppo di un fondo dedicato alle PMI per agevolare il versamento del TFR ai fondi pensione o una nuova stagione di silenzio assenso per tutti i lavoratori), ma per ora non si registra nulla di particolare.

Il finanziamento del PEPP avviene tramite contribuzione del lavoratore e, eventualmente, del suo datore di lavoro o committente. Non è specificato se si possa utilizzare il TFR a tal fine. Nel silenzio della norma, la risposta sembra negativa.

I vantaggi fiscali in fase di contribuzione sono i medesimi di quelli delle forme di previdenza complementare di cui al d.lgs. 252/2005: deducibilità fino a 5.164,57 euro. Il plafond non si somma con quello già esistente per le forme pensionistiche “tradizionali”, dovendosi tenere conto nel raggiungimento del limite di beneficio di contribuzione ai PEPP di quanto già versato nei fondi pensione di cui al d.lgs. 252/2005;

Una sensibile differenza con i fondi pensione di cui al d.lgs. 252/2005 è data dalla possibilità di ottenere la posizione interamente in capitale o quella di effettuare prelievi.

Qualche considerazione finale

Completato il quadro normativo richiesto per l’avvio della commercializzazione dei PEPP, non rimane che attendere di scoprire se si avrà un effettivo contributo allo sviluppo della previdenza complementare (come auspicato dal legislatore europeo) oppure se, invece, in un sistema quale quello italiano, dove la previdenza complementare è già ben normata e agevolata, si avrà semplicemente concorrenza tra forme del d.lgs. 252/2005 e PEPP.

Probabilmente, ma siamo nell’ambito di supposizioni, il pieno sviluppo del risparmio previdenziale potrebbe non trovare risposta, anche in questo caso, nell’introduzione di nuovi strumenti, ma nel continuare a lavorare nel più ampio contesto del mercato del lavoro, dell’incentivo alle PMI a destinare il TFR dei dipendenti ai fondi pensione, dell’educazione finanziaria e dello studio o messa in concreta opera di soluzioni per i lavoratori indipendenti per agevolare il risparmio previdenziale, senza intaccare eccessivamente il proprio reddito da lavoro (un esempio è l’utilizzo di abbuoni a seguito di acquisto con carta di credito, come già previsto dall’art. 8, comma 12, del d.lgs. 252/2005).

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Fu mio padre a iniziare l’attività di famiglia nel 1954 insieme a mia madre.

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