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Diligenza nella custodia

Lug 01, 2022 (0) comment

Immagine che compare su Google quando si cerca "custodia"

L’azienda

ALFA S.r.l. (nome di fantasia) è un’azienda che produce componenti elettronici della provincia di Bergamo.

A Marzo 2021, a causa di un forte rialzo nell’attività, l’Azienda ALFA S.r.l. ha affidato parte della propria merce ad una società di logistica in attesa di terminare l’ampliamento del proprio magazzino in modo da poter disporre delle proprie merci presso la sede.

Il caso

Dopo qualche mese una violenta tromba d’aria colpì il deposito scoperchiando parte del tetto e la pioggia che entrava dalla breccia danneggiò in modo irreparabile la quasi totalità della merce della ditta ALFA.

La società di logistica comunicò ai propri Clienti che avevano in deposito la merce che trattandosi di un evento fortuito o causa di forza maggiore non si ritenevano responsabili.

Cercarono di tranquillizzare tutti i depositanti che sarebbero stati in parte indennizzati perché avevano in essere una polizza che assicurava le merci in deposito.

L’assicurazione di ALFA

ALFA, ben consigliata, aveva inserito nella propria assicurazione All Risks (Tutti i rischi) anche le merci presso terzi che servì ad integrare l’indennizzo ricevuto dall’Assicuratore della società di logistica che non pagò totalmente il danno perché era previsto per i fenomeni atmosferici un limite inferiore ai danni complessivamente accaduti.

Qual’è dunque la morale?

  1. Il depositario non è sempre e comunque responsabile per i danni subiti dalla merce che ha in custodia;

Infatti il Codice Civile ed in particolari gli articoli 1768 e 1780, dopo aver definito il contratto di deposito (articolo 1766), stabiliscono che il depositario debba usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia e che non è responsabile se la perdita è dovuta, ad esempio, per caso fortuito o forza maggiore.

Un caso interessante è quello riportato nell’articolo dello Studio Legale Righetti Ravella Girelli in cui, addirittura in caso di furto, il danno potrebbe non essere imputabile al depositario se questo ha messo in atto tutte le misure precauzionali necessarie (sorveglianza, impianto di allarme, telecamere, ecc.).

  1. E’ sempre opportuno, addirittura indispensabile, analizzare preventivamente i rischi a cui è esposta la nostra attività con la precisazione che la soluzione non è necessariamente assicurativa.

Prima di decidere se utilizzare lo strumento assicurativo è necessario trattare il rischio mediante gli strumenti di:

  • protezione;
  • prevenzione;
  • riduzione
  • eliminazione;
  • cessione a terzi.

E lasciare all’assicuratore la parte residuale.

Questo è il modo più efficace dal punto di vista finanziario.

Se vuoi essere contattato per avere maggiori informazioni non esitare a scrivermi a marco.colombi@colombi-assicurazioni.com oppure visita il nostro sito web.

P.S. Questo è un primo intervento propedeutico a successivi che tratteranno delle merci trasportate in cui verranno evidenziati le responsabilità dei vari vettori.

Fu mio padre a iniziare l’attività di famiglia nel 1954 insieme a mia madre.

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