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La Responsabilità Vettoriale

Giu 30, 2022 (0) comment

Immagine che compare su Google quando si cerca "Vettoriale"

Arriva una piccola rivoluzione per quanto riguarda il contratto di spedizione e i limiti della responsabilità vettoriale per perdita o avaria delle cose trasportate.

Quali sono le novità introdotte?

  • La nuova formulazione dell’articolo 1696 del codice civile estende a tutte le modalità di trasporto quella limitazione al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate fino a ieri riconosciuta al solo vettore stradale.
  • Lo stesso limite di risarcimento viene riconosciuto al vettore anche laddove si affidi a un trasporto intermodale.
  • Lo spedizioniere non è più un mandatario senza rappresentanza del committente. Può siglare contratti di trasporto non solo per conto, ma anche in nome e per conto del mandante.
  • Un’altra modifica consente, tramite la stipula di un unico contratto, di coprire tutte le attività che interessano più vettori.
  • Cambiano pure gli obblighi dello spedizioniere, il quale oggi non è più tenuto ad accreditare al committente, salvo patto contrario, i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti.
  • Ulteriore disposizione è poi dedicata al cosiddetto «spedizioniere-vettore»: quei casi in cui lo spedizioniere si fa materialmente carico dell’esecuzione del trasporto e che adesso può beneficare della limitazione della responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate.
  • Infine, la disciplina dei crediti privilegiati, applicata finora al vettore, allo spedizioniere, al mandatario, al depositario e al sequestratario, si estende anche allo spedizioniere.

Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci.

Fonte: TRUCK24.

Fu mio padre a iniziare l’attività di famiglia nel 1954 insieme a mia madre.

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