La Responsabilità Vettoriale
Arriva una piccola rivoluzione per quanto riguarda il contratto di spedizione e i limiti della responsabilità vettoriale per perdita o avaria delle cose trasportate.
Quali sono le novità introdotte?
- La nuova formulazione dell’articolo 1696 del codice civile estende a tutte le modalità di trasporto quella limitazione al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate fino a ieri riconosciuta al solo vettore stradale.
- Lo stesso limite di risarcimento viene riconosciuto al vettore anche laddove si affidi a un trasporto intermodale.
- Lo spedizioniere non è più un mandatario senza rappresentanza del committente. Può siglare contratti di trasporto non solo per conto, ma anche in nome e per conto del mandante.
- Un’altra modifica consente, tramite la stipula di un unico contratto, di coprire tutte le attività che interessano più vettori.
- Cambiano pure gli obblighi dello spedizioniere, il quale oggi non è più tenuto ad accreditare al committente, salvo patto contrario, i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti.
- Ulteriore disposizione è poi dedicata al cosiddetto «spedizioniere-vettore»: quei casi in cui lo spedizioniere si fa materialmente carico dell’esecuzione del trasporto e che adesso può beneficare della limitazione della responsabilità per perdita o avaria delle cose trasportate.
- Infine, la disciplina dei crediti privilegiati, applicata finora al vettore, allo spedizioniere, al mandatario, al depositario e al sequestratario, si estende anche allo spedizioniere.
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Fonte: TRUCK24.
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