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Nessun risarcimento se la vittima ha un vantaggio dal sinistro

Giu 22, 2023 (0) comment

Immagine che compare su Google quando si cerca "risarcimento"

É possibile avere un vantaggio da un sinistro?

Secondo una sentenza della Corte di Cassazione, la “compensatio lucri cum damno”, cioè il risarcimento, opera nel caso in cui il danneggiato ricavi dalla vendita del mezzo incidentato un prezzo maggiore del suo valore e del danno subito.

LA CASE HISTORY

Il danneggiato citava i responsabili civili per ottenere il risarcimento dei danni per 1.525€ derivati alla sua vettura a seguito di sinistro.

Il giudice di pace rigettava la domanda, poichè il valore commerciale dell’auto era 1.000€ e non c’erano fatture in riferimento alla riparazione dell’autovettura. Inoltre il danneggiato aveva venduto la vettura a un prezzo di 2000 euro.

Anche il tribunale di Foggia, cui ricorreva in appello il danneggiato, confermava la sentenza:

“essendo evidente che dall’alienazione del mezzo l’appellante ha ricavato un valore maggiore rispetto a quello del bene ante sinistro e un valore addirittura maggiore a quello delle riparazioni necessarie al ripristino”.

Veniva dunque proposto ricorso in Cassazione deducendo, in particolare, che era stata erroneamente applicata la regola della compensano lucri cum damno, in quanto la vendita del veicolo da cui il danneggiato avrebbe ricavato un vantaggio costituisce un fatto del tutto indipendente dall’evento illecito.

Il ricorso viene rigettato.

NEL RISARCIMENTO VALE IL PRINCIPIO DI RIEQUILIBRIO

La decisione è però fonte di non poche perplessità.

È la stessa Corte a richiamare preliminarmente uno dei principi che stanno alla base della regola della compensatio lucri cum damno, ovvero:

il vantaggio ricavato dopo il fatto illecito ha la funzione di riparare al pregiudizio e dunque non sono da compensare con il danno subito quei vantaggi che hanno funzione diversa da quella risarcitoria o di riparazione in generale.
La compensatio è subordinata all’esistenza di un sistema di riequilibrio: tale meccanismo è idoneo ad assicurare che il responsabile dell’evento dannoso sia obbligato a restituire al soggetto che eroga il beneficio all’assistito l’importo corrispondente.
In questo caso, invece, la vendita dell’autovettura, sebbene a un prezzo maggiore di quello di mercato, rappresenta un evento autonomo ed eventuale scollegato dall’evento illecito.

LE CONSEGUENZE DI UNA VISIONE MENO VINCOLANTE

Sposando invece l’assunto secondo cui il risarcimento possa operare in presenza di qualunque “fatto”, estraneo all’illecito, che vada a incidere sul patrimonio del danneggiato ripristinandolo, si giungerebbe a una ingiustificata estensione dei principi sopra richiamati.
Si dovrebbe ammettere la tesi che il danneggiamento materiale (un fatto) di un bene non determini un decremento, ma un incremento di valore del bene. Il danneggiamento del mezzo di per sé, invece, non può avere ripercussioni positive sul suo valore, ovvero determinarne un incremento.

In questo caso, il vantaggio economico derivato al danneggiato non è stato invece conseguenza diretta e immediata del fatto generatore del danno.

Semmai il maggior prezzo ottenuto potrebbe essere ricollegabile alle regole economiche del mercato del momento o addirittura alle capacità di negoziazione del venditore. Queste nulla hanno a che vedere con l’illecito commesso dal danneggiante, in capo al quale nemmeno sorgerebbe alcun obbligo verso colui che ha erogato “il beneficio” al danneggiato (in questo caso l’acquirente del veicolo).

Pe saperne di più, non esitare a contattarci!

Fu mio padre a iniziare l’attività di famiglia nel 1954 insieme a mia madre.

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