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Mancata Regolazione Premio

Dic 02, 2021 (0) comment

Immagine che appare su Google se si cerca "regolazione premio"

Cosa s’intende quando si parla di “Regolazione premio”?

In alcuni contratti di assicurazione (in particolare per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi) il premio non è fisso, ma variabile in base ad elementi concordati tra assicuratore e assicurato, quali:

  • Fatturato;
  • Retribuzioni annue lorde;
  • Dipendenti;
  • Altro.

Viene stabilito un premio provvisorio anticipato e, alla fine dell’anno assicurativo ed entro un periodo di tempo prestabilito (solitamente 60 o 90 giorni) dalle norme di polizza, l’assicurato deve obbligatoriamente comunicare gli elementi variabili definitivi e viene quindi calcolato il premio definitivo.

Si procede quindi al pagamento di un conguaglio del premio calcolato per differenza tra il premio definitivo ed il premio anticipato.

Ovviamente il premio definitivo è calcolato in base a quanto stabilito nel contratto, ad esempio:

  • applicando un tasso;
  • un premio unitario;
  • eccetera.

A volte è stabilito un premio minimo che può essere inferiore al premio provvisorio ed in questo caso, se gli elementi variabili sono inferiori a quelli del premio provvisorio, si procede ad un rimborso del maggior premio.

Purtroppo detto rimborso al netto delle imposte assicurative, a suo tempo versate dall’assicuratore, che vengono incamerate dallo stato.

Per questo motivo, nell’interesse dell’Assicurato, è opportuno che il premio provvisorio sia calcolato su basi corrette rispetto a quelle definitive.

La clausola di mercato che potrete trovare qui stabilisce in modo categorico che, in caso di mancata comunicazione, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 della comunicazione.

Successivamente alla comunicazione, l’assicuratore calcola il premio definitivo e la differenza dovrà essere pagata entro il termine previsto dalle condizioni di polizza (15 o 30 giorni).

Le sentenze

Nel tempo ci sono state diverse sentenze, alcune anche tra loro contrastanti, in merito alle conseguenze della mancata comunicazione a consuntivo degli elementi variabili di polizza.

La sentenza n. 4631/2007 pronunciata a sezioni unite della Corte di Cassazione ha infatti stabilito che gli effetti debbano essere valutati in base al principio di buona fede e che in sostanza (mi scusino i giuristi per la semplificazione) si possano avere le seguenti situazioni:

  1. Lieve differenza tra gli elementi definitivi e quelli preventivi, pagamento integrale del danno soprattutto in ragione del mancato ritardo;
  2. Modesta/Media differenza, pagamento del danno in proporzione tra premio provvisorio e premio definitivo;
  3. Elevata differenza, aggravata dal ritardo, diniego del pagamento del danno.

Negli articoli dell’Avv. Ilaria Giove e Daniele D’Antonio potrete approfondire le motivazioni giuridiche.

Considerazioni

La mia considerazione è che l’Assicurato, con la specifica assistenza del proprio intermediario assicurativo, debba prestare particolare attenzione alle comunicazioni per la gestione del contratto.

L’incertezza interpretativa e l’eventuale contenzioso non è mai auspicabile, soprattutto in presenza di un danno di importo elevato quale può essere un infortunio sul lavoro.

Se qualcosa non ti è chiaro, contattaci liberamente. Sarà per noi un piacere esserti di aiuto.

Ringraziamo undraw.co/illustrations per l’immagine.

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